STATUTO DELLA SEZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA
Modificato ed approvato in data 01.04.2016
ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI DELLA SOCIETA’
1.1.La Società Italiana di Psichiatria, Sezione Puglia e Basilicata, ha lo scopo di promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della salute mentale e di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sui disturbi mentali e sul loro trattamento. Promuove pertanto attività di ricerca, formazione, aggiornamento, ordinariamente secondo le norme legislative e le disposizioni vigenti in tema di educazione continua in medicina. La Società non ha fini di lucro.

ART. 2 – CONGRESSI E CONVEGNI
2.1. La Società Italiana di Psichiatria, Sezione Puglia e Basilicata, organizza almeno un congresso regionale in un triennio. La sede, la data ed i temi del congresso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2.2. La Società organizza inoltre, anche sulla base di quanto indicato all’art. 1, conferenze, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, di carattere scientifico o di confronto professionale, su proposta avanzata da singoli soci o gruppi di soci ed approvata dal Consiglio Direttivo.
2.3. La Società ha per scopo inoltre svolgere attività di formazione e aggiornamento continua con programmi annuali per gli associati ed operatori della sanità, conformemente a quanto previsto per i Corsi ECM delle normative ministeriali.

ART. 3 – SOCI ORDINARI
3.1. Possono far parte della Società, in qualità di Soci ordinari, tutti i medici che siano specialisti o specializzandi in psichiatria o che abbiano un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che evidenzi interesse per le materie psichiatriche. La domanda di iscrizione, alla quale dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum, va inoltrata al Presidente della Società Italiana di Psichiatria, controfirmata da due soci ordinari. La decisione sull’ammissione sarà assunta dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria.
3.2. Il Socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, dalla quale discendono i diritti societari. Il socio ordinario moroso recupera i diritti societari con il versamento delle quote sociali arretrate inerenti l’ultimo triennio.
3.3. La decadenza dei Soci ordinari avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio ordinario si può perdere per:
morosità;
dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente della Società o al rappresentante legale della Sezione Regionale competente;
espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento della Società. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo sul parere della Commissione Etica, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 4 – SOCI ONORARI, CORRISPONDENTI E SOSTENITORI
4.1. La qualifica di socio onorario può essere attribuita a personalità di chiara fama nel campo della ricerca sui disturbi mentali o della tutela e della promozione della salute mentale. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
4.2. La qualifica di Socio corrispondente può essere attribuita a persone fisiche, Istituti o Enti attivi nel campo della psichiatria. I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
4.3. La qualifica di Socio sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Società, fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate.
4.4. I Soci onorari partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto. I Soci corrispondenti e sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni), partecipano alla Assemblea dei soci come osservatori, senza diritto di voto.

ART. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELETTORI
5.1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno ogni tre anni. Vi prendono parte con diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote ed i Soci onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
5.2. L’Assemblea elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto:
a) il Presidente della Sezione
b) il Presidente Eletto, che subentra nella carica di Presidente dopo diciotto mesi dalla nomina;
c) il Segretario
d) i 19 Consiglieri
e) i tre componenti della Commissione Etica.
Sono eleggibili soltanto i Soci ordinari in regola con le quote associative. La regione Basilicata mantiene di diritto fino a un massimo di due rappresentanti nel Consiglio Direttivo della Sezione.
La durata del mandato di tutti gli eletti è di tre anni. E’ consentita la rielezione per la stessa carica (Presidente e Segretario) per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.
Il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario debbono essere scelti tra i Soci operanti nelle Università e tra i Soci operanti nei Servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati.
Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società.
5.3. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente, del Presidente Eletto, del Segretario, di uno dei Consiglieri eletti o di uno dei membri della Commissione Etica nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per la carica rispettiva; in caso di ex – aequo, prevale il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
6.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ha la rappresentanza legale della Società, dal Presidente Eletto (o dal Presidente Uscente), dal Segretario, dai 19 Consiglieri eletti e dai tre Componenti della Commissione Etica.
6.2. Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l’anno. Ciascuna sua seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

ART. 7 – UFFICIO DI PRESIDENZA
7.1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario, dai Presidenti uscenti, dai Componenti Eletti del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e da due Consiglieri del Direttivo della Sezione Regionale, scelti all’interno del Consiglio stesso.
7.2. L’Ufficio di Presidenza elabora, sviluppa ed attiva i progetti operativi e le iniziative connesse, discendenti dal programma presentato all’Assemblea Elettorale e dalla evoluzione dell’esperienza societaria, sulla base delle linee strategiche definite dal Consiglio Direttivo.
7.3. Le iniziative dell’Ufficio di Presidenza dovranno essere riferite ed approvate nel Consiglio Direttivo.

ART. 8 – COMMISSIONI
8.1. In seno alla Sezione della Società possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che la Società intenda svolgere nei vari settori della psichiatria e delle discipline affini. Le Commissioni sono proposte dall’Ufficio di Presidenza. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Società. Il lavoro delle Commissioni sarà riferito dal Presidente al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

ART. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE
9.1. Ogni Socio si impegna a versare alla Società Nazionale o alla Sezione Regionale competente la quota associativa annuale, fissata dalla Assemblea dei Soci.
Il versamento della quota associativa dà diritto a ricevere le pubblicazioni periodiche della Società ed a partecipare al Congresso Nazionale, alle Conferenze Tematiche, ai corsi di formazione ed aggiornamento direttamente organizzati dalla Società e dalla Sezione Regionale, ed all’esercizio dei diritti societari.
9.2. La Sezione Regionale ha diritto a trattenere il 30% della quota associativa annuale di ciascun Socio. La Sezione Regionale può altresì avere Soci sostenitori, dei quali ha diritto di trattenere totalmente la quota associativa annuale.

ART. 10 – ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Altri eventuali cespiti di finanziamento della Società possono essere costituiti da contributi volontari di Soci, dello Stato, di Enti vari o da oblazioni private. La Società non prevede la partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua del programma ECM. Per finanziare le attività di formazione continua ECM, la società si avvale dell’autofinanziamento, dei contributi degli associati e di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi biomedicali nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

ART. 11 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei Soci presenti, o rappresentati per delega, e aventi diritto al voto secondo l’art. 5 del presente Statuto.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Lo scioglimento della Società può essere deliberato in sede di Assemblea, con il voto favorevole dei tre quinti dei Soci ordinari. In tal caso il patrimonio della Società dovrà essere devoluto ad Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.

ART. 13 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 14 – REGOLAMENTO
I criteri dettagliati di applicazione delle norme dello Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno definiti da un apposito Regolamento, proposto dall’Ufficio di Presidenza, approvato dal Consiglio Direttivo e periodicamente aggiornato nel corso del tempo.

ART. 15
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

F.to Antonello Bellomo
F.to Alessandro Bertolino
F.to Paola Calò
F.to Salvatore Calò
F.to Domenico Suma